
L’annuncio dell’Inps che chiarisce i punti oscuri in una circolare
Il decreto Ristori ha previsto l’introduzione di un nuovo bonus di mille euro destinato ad alcune categorie di lavoratori che hanno subito danni considerevoli a livello economico a causa dell’emergenza coronavirus, che non può però essere cumulato con il Reddito di emergenza e con alcune indennità come quella per i collaboratori domestici, i lavoratori sportivi, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, i pescatori autonomi e i lavoratori marittimi.
Può essere richiesto da tutti coloro la cui domanda era stata respinta in precedenza per l’indennità prevista dal decreto agosto: lavoratori stagionali a tempo determinato oppure in somministrazione che lavorano nei settori del turismo o degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali, dipendenti stagionali in generale.
L’Inps è intervenuta per spiegare come si può accedere alla nuova indennità. Chi ha già ricevuto il bonus precedente previsto dal decreto Agosto non deve presentare di nuovo domanda, perché riceverà l’accredito direttamente sul conto corrente. Invece tutti gli altri che rientrano nei requisiti devono compilare la domanda entro il 18 dicembre, una nuova data rispetto a quella inizialmente decisa del 30 novembre.
I lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali possono fare domanda se hanno cessato un rapporto di lavoro involontariamente tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Nel periodo compreso tra le date devono però aver lavorato per almeno 30 giornate. Inoltre non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, di rapporto di lavoro dipendente o di indennità di disoccupazione NASPI.
Pssono fare richiesta anche i lavoratori dipendenti stagionali di altri settori che non hanno già avuto diritto all’indennità precedente e che si sono trovati senza lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e nemmeno di trattamento pensionistico diretto.
I lavoratori intermittenti, fatti salvi i criteri già esposti, possono presentare domanda sia se hanno un rapporto di lavoro di tipo intermittente a chiamata e indennità di disponibilità, sia se hanno un contratto senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità.
Infine possono presentare domanda i lavoratori autonomi occasionali senza partita Iva che abbiano avuto un contratto tra il primo gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e che siano iscritti alla Gestione separata e abbiano ricevuto almeno un contributo mensile nello stesso periodo.
I lavoratori a domicilio possono ottenere l’indennità se hanno un reddito annuo relativo al 2019 superiore a 5mila euro e sono titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata almeno al 29 ottobre 2020.
I lavoratori dello spettacolo rientrano se sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con 30 contributi giornalieri versati nel periodo di cui sopra, e un reddito non superiore a 50mila euro. Oppure 7 contributi giornalieri versati al Fondo con un reddito non superiore ai 35 mila euro.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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