Confermate le agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati dalla Legge di Bilancio 2022
La misura pensata per incentivare il ritorno dei tanti italiani che hanno deciso di trasferirsi all’estero e anche per invogliare stranieri a spostarti in Italia. Sotto la definizione di “lavoratore impatriato” rientrano i contribuenti che, dopo un periodo di lavoro all’estero, tornano in Italia e percepiscono un reddito di lavoro prodotto nella Penisola. I benefici possono essere sfruttati se i lavoratori: non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento; trasferiranno la residenza sul territorio italiano e si impegnano a rimanere nel Paese per almeno due anni; svolgeranno l’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
L’incentivo è pensato anche per i cittadini UE che devono rispettare anche uno di questi due requisiti: essere in possesso di una laurea e aver svolto continuativamente un’attività lavorativa fuori dall’Italia e dal proprio Paese d’origine per almeno 24 mesi o aver svolto in modo continuativo, per almeno 24 mesi, studi fuori dall’Italia e dal proprio Paese d’origine conseguendo una laurea o una specializzazione post laurea.
La tassazione agevolata è specificata nell’’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo n. 147/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.220. La durata dell’agevolazione è di cinque periodi di imposta e prevede l’abbattimento dell’imponibile del 70%, ulteriore detassazione spetta a chi sceglie di spostare la residenza in una regione del centro-sud Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).
Esiste anche la possibilità di usufruire di un riduzione del 90% in caso i contribuenti siano in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; siano stati residenti all’estero in maniera non occasionale; abbiano svolto attività di ricerca o di docenza per almeno 2 anni continuativi all’estero e facciano ritorno in Italia per svolgere lo stesso tipo di attività; spostino la residenza fiscale in Italia. Per questa categorie di contribuenti l’agevolazione avrà durata 6 anni.
Per i lavoratori impatriati esiste la possibilità di allungare di cinque anni la durata dell’esenzione, nel caso in cui: si abbia un figlio minorenne a carico, anche in pre-affido; si acquisti un immobile di tipo residenziale, in Italia, a seguito del trasferimento o dodici mesi prima del rientro in Italia; si abbiano almeno tre figli minorenni a carico. In questa situazione la percentuale della tassazione diventa del 10%.
Per docenti o ricercatori è possibile aumentare gli anni di agevolazione da 6 a 8 in caso venisse acquistato un immobile o si avesse almeno un figlio minore a carico, arrivando fino a 13 anni quando i minori a carico sono due o più.
Sono state fatte delle precisazioni per due casi specifici. Nel caso dei cittadini britannici, a seguito della Brexit, è stato sciolto il nodo e deciso che i cittadini in possesso dei requisiti possono richiedere il prolungamento dei benefici fiscali
Per quanto riguarda la seconda questione, ovvero se i vantaggi fossero disponibili che per i lavoratori in smart working, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è necessario che il lavoro venga svolto per una realtà presente sul territorio italiano, ma è fondamentale trasferire la propria residenza fiscale nel Paese e vengano rispettate le altre richieste.
I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (Aire) possono accedere ai benefici fiscali, se e solo se rientrati in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 e la residenza sia in uno Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
di: Flavia DELL’ERTOLE
FOTO: PIXABAY
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