
Il bonus spetta ai genitori separati con un reddito non superiore ad euro 8.174 che nel periodo di emergenza erano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave
Parte da oggi e fino al 31 marzo la possibilità di presentare la domanda per ottenere il Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi, lo fa sapere l’Inps. In una nota l’Istituto ricorda che la misura, volta a garantire un contributo ai genitori separati in stato di bisogno che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore ex coniuge o ex convivente, è legata alla riduzione del reddito in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid 19.
In particolare, il bonus spetta ai genitori separati con un reddito non superiore ad euro 8.174, che nel periodo di emergenza risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, si siano visti ridurre in parte o in tutto l’assegno di mantenimento a causa della cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa dell’altro genitore tenuto al mantenimento intervenuta a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni. Il bonus spetta anche qualora il genitore tenuto al mantenimento abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.
La domanda per accedere al beneficio dovrà essere presentata all’Inps dal genitore che non si è visto corrispondere in tutto o in parte il mantenimento, previa autenticazione al portale dell’Istituto, attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento“, disponibile nella sezione Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche.
Il beneficio verrà erogato da Inps previa verifica dei requisiti di legge a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia e previa disponibilità del fondo che ammonta a 10 milioni di euro. Il pagamento sarà corrisposto dall’Inps in un’unica soluzione in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento e fino a concorrenza di 800 euro mensili e per un massimo di dodici mensilità.
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