Variano le domande e le categorie, previsto un saldo finale
Il decreto Sostegni Bis ha cambiato le regole dei contributi a fondo perduto previsti dal Governo per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà. I nuovi bonus sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza e delle perdite subite. Come per il precedente bonus si potrà scegliere tra due diverse modalità di erogazione: pagamento con accredito su conto corrente e utilizzo in compensazione sotto forma di credito di imposta.
Per chi ha già beneficiato della prima misura prevista dal DL Sostegni, il nuovo decreto prevede un contributo che va da un minimo di mille a un massimo di 150 mila euro e che darà la possibilità di avere un bonus aggiuntivo allargando il periodo su cui determinare il calo del fatturato del 30% che sarà considerato da gennaio ad aprile. Ma chi non aveva i requisiti potrebbe scoprire di averli adesso, sulla base del nuovo confronto tra i periodi 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1 aprile 2020 e 31 marzo 2021 per determinare il calo del fatturato.
Il Sostegni Bis ha previsto anche un saldo finale per tutti coloro che dimostrano di aver avuto un calo economico relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello dell’anno precedente.
Per quanto riguarda la ricezione in automatico del nuovo bonus, per coloro che avevano già ricevuto il precedente, è vincolata ad alcuni requisiti: intanto la partita Iva dovrà risultare ancora attiva; inoltre se il contributo a fondo perduto del vecchio decreto è stato respinto oppure percepito indebitamente, non sarà possibile ricevere il nuovo in automatico; la cifra che si riceverà sarà la stessa già ottenuta, se si ha diritto a una somma maggiore si dovrà fare di nuovo richiesta.
Per gli altri, i requisiti rimangono gli stessi: si dovrà avere una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis; ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nell’anno 2019; un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari al 30 per cento nel confronto tra i periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021; e occorrerà compilare la nuova domanda per ottenere il saldo finale sulla base delle perdite nel confronto 2020-2019.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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