L’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni con una risoluzione
Tramite una risoluzione pubblicata lo scorso quattro giugno, l’Agenzia delle entrate ha fornito tutte le indicazioni necessarie ai cittadini che sono titolari di disoccupazione Naspi o agricola ma che hanno diritto alle detrazioni erogate dall’Inps come lavoratori dipendenti. Tramite il modello 730 o i redditi PF, si possono indicare i giorni relativi al primo e al secondo semestre: i giorni di cig, Naspi o disoccupazione agricola devono coincidere con la somma di quelli segnalati nella Certificazione Unica rilasciata dall’Inps. In particolare, la somma dei giorni deve coincidere con il numero indicato nel punto 6 “giorni lavoro dipendente”.
Per quanto riguarda il bonus Irpef, che ha subito una modifica dal primo luglio 2020, sono stati inseriti due distinti semestri per determinare i benefici precedente e successivi alla modifica. Così nella certificazione unica 2021 il numero di giorni per le detrazioni da lavoro dipendente sono suddivisi in primo semestre punto 13 e secondo semestre punto 14. La somma dei due punti sopra indicati deve essere sempre uguale al numero di giorni riportati al punto 6.
Il numero massimo di giorni lavorativi comunque rimane 365. L’Agenzia delle Entrate segue due linee diverse per gli importi percepiti in relazione alle giornate lavorative nel 2019: da un lato, un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, per i quali viene deteriminato in base al numero di giorni lavorativi a partire dal primo luglio 2020, con 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Dall’altro lato, viene prevista una detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati, in questo caso per i cittadini con reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro. La detrazione diminuisce progressivamente al raggiungimento del limite di 40 mila euro, fino ad azzerarsi.
di: Micaela FERRARO
FOTO: ANSA
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