Un’interpretazione del Codice Civile farebbe pensare che non sia possibile richiedere uno storno
Il 6 dicembre è entrato in vigore il Super Green Pass, insieme a un nuovo sistema di regole per l’accesso a mezzi e luoghi pubblici. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, non è richiesto il Super Green Pass ma sarà comunque necessario il certificato verde standard, ottenibile con tampone molecolare (che garantisce una durata di 72 ore) o con tampone antigenico (48 ore), oltre che con la vaccinazione o l’attestato di guarigione dal Covid. E per chi non volesse farsi il tampone ma avesse già acquistato un abbonamento? Nessun rimborso è previsto in questo caso. Vediamo perché.
Il solo possesso di un titolo di viaggio valido non è più sufficiente e senza green pass non sarà possibile accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale, almeno fino al 31 marzo (la scadenza del 15 gennaio è stata prorogata insieme allo stato d’emergenza, come abbiamo visto qui). Un passeggero sprovvisto di certificato verde è passibile di 400 euro di multa.
Chi ha già acquistato un abbonamento per i mezzi pubblici ma non è in possesso del certificato verde non può comunque chiedere un rimborso. Al momento non sono ancora uscite sentenze in merito, ma una prima interpretazione della legge farebbe propendere per questa direzione.
L’articolo 1463 del Codice Civile infatti stabilisce che nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di “sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta” la parte liberata (in questo caso l’azienda di trasporti che ha erogato l’abbonamento) debba restituire quanto già ricevuto. In questo caso però la prestazione non è resa impossibile da cause di forze maggiori o da provvedimenti dell’autorità; semplicemente, la fruizione del servizio è sottomessa alla presenza di un requisito quale il green pass. Non sembra quindi essere possibile il rimborso.
di: Marianna MANCINI
FOTO: ANSA/ANGELO CARCONI
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