
Ecco quali sono
Chi vuole ristrutturare casa deve prestare molta attenzione. Per fruire del superbonus del 110% (leggi qui) servono tre documenti: l’attestato di prestazione energetica (Ape), prima e dopo l’intervento, asseverazione per gli interventi eseguiti, anche in relazione alla congruità della spesa, e ottenimento del visto di conformità dei dati indicati in dichiarazione, compresa la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della detrazione.
Per accedere alla detrazione, i potenziali beneficiari devono rispettare i requisiti minimi prescritti dai decreti e nel loro complesso “devono assicurare, anche congiuntamente con gli altri interventi, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, in aggiunta, delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno o, se ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta“. Questo si ottiene mediante appunto l’Ape, rilasciato da un tecnico abilitato.
Poi, sempre per ottenere lo sconto, bisogna avere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi specificatamente eseguiti,
In ultimo i tecnici abilitati devono confermare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) e con decreto del ministro dello sviluppo economico saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.
Coloro che certificano la conformità ad ottenere il superbonus devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. E’ chiaro infatti che la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
di: Maria Lucia PANUCCI
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